Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.

articolo così sostituito dall'articolo 135 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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